Subacquea industriale, sicurezza e formazione: il nodo delle nuove regole e delle responsabilità

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Il quadro normativo italiano si confronta con nuove classificazioni e vecchie sovrapposizioni

Al centro del dibattito la distinzione tra iscrizione amministrativa, qualificazione professionale e formazione specifica per profondità. Il principio dello “stato dell’arte” resta il riferimento fondamentale per la tutela dei lavoratori

 

La subacquea industriale italiana si trova davanti a un quadro normativo sempre più articolato, nel quale disposizioni amministrative, formazione professionale, standard tecnici internazionali e normativa sulla sicurezza sul lavoro si sovrappongono rendendo necessario un attento coordinamento.

È questo il principale elemento che emerge dall’analisi tecnico-giuridica dedicata alla sicurezza e alla formazione dei sommozzatori professionali, con particolare attenzione agli effetti della Legge 26 gennaio 2026, n. 9, alla disciplina introdotta dalla L.R. Siciliana 7/2016 e al rapporto con il D.Lgs. 81/2008.

Il nodo centrale riguarda una distinzione spesso sottovalutata: l’iscrizione amministrativa non equivale automaticamente a una qualificazione professionale per operare a qualsiasi profondità e in qualsiasi contesto.

Tre livelli normativi da non confondere

Secondo il dossier, il sistema si sviluppa essenzialmente su tre livelli. Il primo è quello sanitario e amministrativo, rappresentato dall’iscrizione presso la Capitaneria di Porto secondo il D.M. 13 gennaio 1979, integrato dall’Art. 27-bis per gli operatori impegnati negli impianti di acquacoltura.

Il secondo livello riguarda la formazione professionale e operativa. In questo ambito viene individuata nella L.R. Siciliana 7/2016 e nel D.P. Reg. 31/2018 una disciplina articolata per fasce di profondità e collegata agli standard internazionali IDSA/IMCA. Il terzo livello è quello introdotto dalla nuova legge quadro nazionale del 2026, che istituisce una governance della “dimensione subacquea” e una classificazione amministrativa delle profondità.

La sovrapposizione di questi tre livelli rappresenta il principale punto di attenzione per imprese e committenti: una registrazione amministrativa non definisce, da sola, le procedure operative né i requisiti tecnici necessari per affrontare immersioni extraportuali complesse.

Il nodo dei 30 metri

È soprattutto la nuova classificazione introdotta dalla Legge n. 9/2026 a porre una questione di carattere operativo.

La normativa suddivide le attività in Basso Fondale, Medio Fondale e Alto Fondale. La fascia del Medio Fondale comprende le immersioni tra 15 e 50 metri. Secondo l’analisi, tuttavia, questa classificazione amministrativa rischia di accorpare situazioni tecnicamente differenti.

La soglia dei 30 metri rappresenta infatti un passaggio significativo secondo gli standard richiamati nel dossier: tra 15 e 30 metri si colloca il livello Inshore, mentre tra 30 e 50 metri si entra nello scenario Offshore Air/Top-Up, nel quale sono previsti ulteriori sistemi di assistenza al calo e al recupero, come diving basket o wet bell.

Il rischio evidenziato è dunque quello di una lettura meramente amministrativa della nuova classificazione: considerare la fascia 15-50 metri come un’unica categoria potrebbe indurre un’impresa a sottovalutare le differenti esigenze operative esistenti all’interno dello stesso intervallo di profondità.

Subacquea industriale e sportiva: due mondi diversi

Un altro elemento particolarmente rilevante riguarda la netta distinzione tra subacquea ricreativa e subacquea industriale.

L’attività sportiva si basa normalmente su un sistema SCUBA autonomo, sulla gestione individuale della riserva d’aria e sul cosiddetto “buddy system”. Nel lavoro subacqueo industriale, invece, il modello operativo prevede alimentazione dalla superficie tramite ombelicale, comunicazione fonica bidirezionale, controllo della profondità dalla superficie, presenza di un subacqueo di emergenza e, alle profondità superiori ai 30 metri, sistemi meccanici per il calo e il recupero.

La differenza non è quindi soltanto legata al brevetto posseduto dal lavoratore, ma riguarda l’intera organizzazione del cantiere e il sistema di sicurezza che deve accompagnare l’immersione.

Per questo motivo, l’impiego di brevetti sportivi in attività professionali complesse viene indicato dal dossier come un fattore di rischio particolarmente elevato, soprattutto in presenza di profondità importanti, lavori su strutture sommerse, movimentazione di carichi o condizioni operative difficili.

Il D.Lgs. 81/2008 resta il riferimento della sicurezza

Al centro dell’interpretazione proposta dal dossier rimane il D.Lgs. 81/2008, insieme all’articolo 2087 del Codice civile.

Il principio richiamato è quello dello “stato dell’arte”: il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori sulla base della natura dell’attività, dell’esperienza e della tecnica disponibile.

Ne consegue che la presenza di una classificazione amministrativa o di un’iscrizione formale non dovrebbe essere considerata sufficiente quando le condizioni operative richiedono livelli di formazione, attrezzature e procedure più elevati.

Anche la UNI 11366, secondo quanto riportato nel dossier, non assume carattere sostitutivo degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008. L’analisi richiama in particolare la sentenza della Cassazione penale n. 32233/2022 e l’Interpello del Ministero del Lavoro n. 12/2015.

La responsabilità non si ferma al sommozzatore

In caso di incidente, il tema della formazione assume una rilevanza decisiva anche sotto il profilo delle responsabilità.

Il dossier evidenzia una vera e propria filiera della sicurezza, nella quale possono essere coinvolti datore di lavoro, committente, appaltatore, preposto, RSPP e responsabili delle attività di cantiere.

Il datore di lavoro e il committente possono essere chiamati a rispondere sul piano penale e civile in presenza di violazioni degli obblighi di sicurezza; il preposto è chiamato a garantire la supervisione operativa, mentre l’RSPP assume un ruolo fondamentale nella corretta individuazione e valutazione dei rischi all’interno del DVR.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui la responsabilità non può essere trasferita semplicemente al lavoratore. Il fatto che un sommozzatore accetti di operare in condizioni non adeguate non elimina gli obblighi di prevenzione e controllo che fanno capo ai soggetti garanti della sicurezza.

Follonica, un caso emblematico

Tra gli episodi richiamati nell’analisi figura l’incidente mortale avvenuto nel Golfo di Follonica nell’agosto 2021, nel quale perse la vita il tecnico subacqueo Giorgio Chiovaro, impegnato in un impianto di acquacoltura offshore.

Il caso viene indicato come particolarmente significativo perché mette in evidenza le criticità che possono emergere quando un’attività di acquacoltura in mare aperto viene affrontata senza una piena organizzazione delle procedure tipiche di un cantiere subacqueo industriale.

Secondo il dossier, l’episodio dimostra l’importanza di considerare gli impianti offshore di acquacoltura come ambienti di lavoro subacqueo industriale, con una specifica valutazione dei rischi e procedure adeguate alle condizioni operative.

Più controlli per imprese e committenti

Il quadro che emerge impone alle imprese una maggiore attenzione nella fase preventiva. Tra le raccomandazioni indicate figurano la verifica delle qualifiche professionali dei sommozzatori, il controllo della loro effettiva corrispondenza alla profondità di lavoro, l’utilizzo di sistemi di alimentazione dalla superficie e l’adozione di basket o wet bell per le operazioni oltre i 30 metri.

Anche il DVR e il POS dovrebbero riflettere in maniera puntuale la fascia batimetrica dell’intervento e i rischi specifici dell’attività, evitando valutazioni generiche.

Sicurezza e assicurazioni

Il rispetto degli standard non rappresenta soltanto una questione di prevenzione degli infortuni, ma assume conseguenze anche sul piano economico e assicurativo.

In caso di sinistro, l’INAIL garantisce la tutela prevista dal proprio sistema, ma, qualora venga accertata una responsabilità penale, può esercitare il diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili. Parallelamente, le assicurazioni private possono sollevare contestazioni sulla copertura qualora emergano violazioni delle condizioni contrattuali o delle norme di sicurezza.

La sfida del 2026

La nuova disciplina nazionale rappresenta dunque un passaggio importante per il settore, ma porta con sé la necessità di evitare sovrapposizioni interpretative tra classificazione amministrativa, formazione professionale e requisiti tecnici di sicurezza.

Il punto centrale, secondo l’analisi, è che la sicurezza non può essere ricondotta al semplice possesso di un documento o di un’iscrizione. La verifica deve riguardare l’intero sistema: qualifica del sommozzatore, profondità dell’immersione, attrezzature, procedure, valutazione dei rischi e organizzazione del cantiere.

Per imprese e committenti la direzione appare quindi chiara: innalzare il livello dei controlli preventivi e adottare gli standard tecnici più cautelativi quando le condizioni operative lo richiedono. Una scelta che non riguarda soltanto la conformità normativa, ma soprattutto la tutela concreta di chi lavora sott’acqua.

 

Il quadro normativo italiano si confronta con nuove classificazioni e vecchie sovrapposizioni. Al centro del dibattito la distinzione tra iscrizione amministrativa, qualificazione professionale e formazione specifica per profondità. Il principio dello “stato dell’arte” resta il riferimento fondamentale per la tutela dei lavoratori.

La subacquea industriale italiana si trova davanti a un quadro normativo sempre più articolato, nel quale disposizioni amministrative, formazione professionale, standard tecnici internazionali e normativa sulla sicurezza sul lavoro si sovrappongono rendendo necessario un attento coordinamento.

È questo il principale elemento che emerge dall’analisi tecnico-giuridica dedicata alla sicurezza e alla formazione dei sommozzatori professionali, con particolare attenzione agli effetti della Legge 26 gennaio 2026, n. 9, alla disciplina introdotta dalla L.R. Siciliana 7/2016 e al rapporto con il D.Lgs. 81/2008.

Il nodo centrale riguarda una distinzione spesso sottovalutata: l’iscrizione amministrativa non equivale automaticamente a una qualificazione professionale per operare a qualsiasi profondità e in qualsiasi contesto.

Tre livelli normativi da non confondere

Secondo il dossier, il sistema si sviluppa essenzialmente su tre livelli. Il primo è quello sanitario e amministrativo, rappresentato dall’iscrizione presso la Capitaneria di Porto secondo il D.M. 13 gennaio 1979, integrato dall’Art. 27-bis per gli operatori impegnati negli impianti di acquacoltura.

Il secondo livello riguarda la formazione professionale e operativa. In questo ambito viene individuata nella L.R. Siciliana 7/2016 e nel D.P. Reg. 31/2018 una disciplina articolata per fasce di profondità e collegata agli standard internazionali IDSA/IMCA. Il terzo livello è quello introdotto dalla nuova legge quadro nazionale del 2026, che istituisce una governance della “dimensione subacquea” e una classificazione amministrativa delle profondità.

La sovrapposizione di questi tre livelli rappresenta il principale punto di attenzione per imprese e committenti: una registrazione amministrativa non definisce, da sola, le procedure operative né i requisiti tecnici necessari per affrontare immersioni extraportuali complesse.

Il nodo dei 30 metri

È soprattutto la nuova classificazione introdotta dalla Legge n. 9/2026 a porre una questione di carattere operativo.

La normativa suddivide le attività in Basso Fondale, Medio Fondale e Alto Fondale. La fascia del Medio Fondale comprende le immersioni tra 15 e 50 metri. Secondo l’analisi, tuttavia, questa classificazione amministrativa rischia di accorpare situazioni tecnicamente differenti.

La soglia dei 30 metri rappresenta infatti un passaggio significativo secondo gli standard richiamati nel dossier: tra 15 e 30 metri si colloca il livello Inshore, mentre tra 30 e 50 metri si entra nello scenario Offshore Air/Top-Up, nel quale sono previsti ulteriori sistemi di assistenza al calo e al recupero, come diving basket o wet bell.

Il rischio evidenziato è dunque quello di una lettura meramente amministrativa della nuova classificazione: considerare la fascia 15-50 metri come un’unica categoria potrebbe indurre un’impresa a sottovalutare le differenti esigenze operative esistenti all’interno dello stesso intervallo di profondità.

Subacquea industriale e sportiva: due mondi diversi

Un altro elemento particolarmente rilevante riguarda la netta distinzione tra subacquea ricreativa e subacquea industriale.

L’attività sportiva si basa normalmente su un sistema SCUBA autonomo, sulla gestione individuale della riserva d’aria e sul cosiddetto “buddy system”. Nel lavoro subacqueo industriale, invece, il modello operativo prevede alimentazione dalla superficie tramite ombelicale, comunicazione fonica bidirezionale, controllo della profondità dalla superficie, presenza di un subacqueo di emergenza e, alle profondità superiori ai 30 metri, sistemi meccanici per il calo e il recupero.

La differenza non è quindi soltanto legata al brevetto posseduto dal lavoratore, ma riguarda l’intera organizzazione del cantiere e il sistema di sicurezza che deve accompagnare l’immersione.

Per questo motivo, l’impiego di brevetti sportivi in attività professionali complesse viene indicato dal dossier come un fattore di rischio particolarmente elevato, soprattutto in presenza di profondità importanti, lavori su strutture sommerse, movimentazione di carichi o condizioni operative difficili.

Il D.Lgs. 81/2008 resta il riferimento della sicurezza

Al centro dell’interpretazione proposta dal dossier rimane il D.Lgs. 81/2008, insieme all’articolo 2087 del Codice civile.

Il principio richiamato è quello dello “stato dell’arte”: il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori sulla base della natura dell’attività, dell’esperienza e della tecnica disponibile.

Ne consegue che la presenza di una classificazione amministrativa o di un’iscrizione formale non dovrebbe essere considerata sufficiente quando le condizioni operative richiedono livelli di formazione, attrezzature e procedure più elevati.

Anche la UNI 11366, secondo quanto riportato nel dossier, non assume carattere sostitutivo degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008. L’analisi richiama in particolare la sentenza della Cassazione penale n. 32233/2022 e l’Interpello del Ministero del Lavoro n. 12/2015.

La responsabilità non si ferma al sommozzatore

In caso di incidente, il tema della formazione assume una rilevanza decisiva anche sotto il profilo delle responsabilità.

Il dossier evidenzia una vera e propria filiera della sicurezza, nella quale possono essere coinvolti datore di lavoro, committente, appaltatore, preposto, RSPP e responsabili delle attività di cantiere.

Il datore di lavoro e il committente possono essere chiamati a rispondere sul piano penale e civile in presenza di violazioni degli obblighi di sicurezza; il preposto è chiamato a garantire la supervisione operativa, mentre l’RSPP assume un ruolo fondamentale nella corretta individuazione e valutazione dei rischi all’interno del DVR.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui la responsabilità non può essere trasferita semplicemente al lavoratore. Il fatto che un sommozzatore accetti di operare in condizioni non adeguate non elimina gli obblighi di prevenzione e controllo che fanno capo ai soggetti garanti della sicurezza.

Follonica, un caso emblematico

Tra gli episodi richiamati nell’analisi figura l’incidente mortale avvenuto nel Golfo di Follonica nell’agosto 2021, nel quale perse la vita il tecnico subacqueo Giorgio Chiovaro, impegnato in un impianto di acquacoltura offshore.

Il caso viene indicato come particolarmente significativo perché mette in evidenza le criticità che possono emergere quando un’attività di acquacoltura in mare aperto viene affrontata senza una piena organizzazione delle procedure tipiche di un cantiere subacqueo industriale.

Secondo il dossier, l’episodio dimostra l’importanza di considerare gli impianti offshore di acquacoltura come ambienti di lavoro subacqueo industriale, con una specifica valutazione dei rischi e procedure adeguate alle condizioni operative.

Più controlli per imprese e committenti

Il quadro che emerge impone alle imprese una maggiore attenzione nella fase preventiva. Tra le raccomandazioni indicate figurano la verifica delle qualifiche professionali dei sommozzatori, il controllo della loro effettiva corrispondenza alla profondità di lavoro, l’utilizzo di sistemi di alimentazione dalla superficie e l’adozione di basket o wet bell per le operazioni oltre i 30 metri.

Anche il DVR e il POS dovrebbero riflettere in maniera puntuale la fascia batimetrica dell’intervento e i rischi specifici dell’attività, evitando valutazioni generiche.

Sicurezza e assicurazioni

Il rispetto degli standard non rappresenta soltanto una questione di prevenzione degli infortuni, ma assume conseguenze anche sul piano economico e assicurativo.

In caso di sinistro, l’INAIL garantisce la tutela prevista dal proprio sistema, ma, qualora venga accertata una responsabilità penale, può esercitare il diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili. Parallelamente, le assicurazioni private possono sollevare contestazioni sulla copertura qualora emergano violazioni delle condizioni contrattuali o delle norme di sicurezza.

La sfida del 2026

La nuova disciplina nazionale rappresenta dunque un passaggio importante per il settore, ma porta con sé la necessità di evitare sovrapposizioni interpretative tra classificazione amministrativa, formazione professionale e requisiti tecnici di sicurezza.

Il punto centrale, secondo l’analisi, è che la sicurezza non può essere ricondotta al semplice possesso di un documento o di un’iscrizione. La verifica deve riguardare l’intero sistema: qualifica del sommozzatore, profondità dell’immersione, attrezzature, procedure, valutazione dei rischi e organizzazione del cantiere.

Per imprese e committenti la direzione appare quindi chiara: innalzare il livello dei controlli preventivi e adottare gli standard tecnici più cautelativi quando le condizioni operative lo richiedono. Una scelta che non riguarda soltanto la conformità normativa, ma soprattutto la tutela concreta di chi lavora sott’acqua.

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