SCELTE POLITICHE, ED OPZIONI TECNICHE, NELLA LEGISLAZIONE UNDERWATER: punto di situazione e prospettive a Settembre 2026
per un Corpus Juris della Dimensione Subacquea (SUBAQUANEUM NOSTRUM)
La c.d. pausa estiva consente, ed anche impone, una riflessione – dopo la promulgazione, ed a margine , della L. 26 Gennaio 2026, n. 9 (c.d. ASAS), prima, e, poi, della L. 7 Maggio 2026, n. 70 (c.d. VALORIZZAZIONE RISORSA MARE) – sul quadro normativo, oggi vigente, in thema.
Con grande chiarezza va detto che il quadro normativo de quo si disvela – sul piano del merito, e cioè dei contenuti - assai parziale, frammentato, confuso, inadeguato.
In particolare, una osservazione che si può fare: che <ci sta>, è – sul piano del metodo, in punto di considerazione in via preliminare e generale – quella circa la mancata opzione per la soluzione Legge Delega-Decreto/Decreti Delegato/i: che, sicuramente, sarebbe stata più funzionale, ed efficace, rispetto all’obiettivo di un quadro normativo davvero organico.
Sia con riferimento alla L. 9, che con riferimento alla L 70: e, quindi, a fattor comune con riferimento ad entrambe le leggi, paiono emergere i seguenti tratti distintivi, nel procedimento legislativo e nel relativo drafting:
• assemblaggio, sovrapposizione di disposizioni altamente eterogenee: senza un impianto sistematico ed una visione prospettica;
• più concretamente, scelte ed opzioni frutto più dell’azione di lobbyng di taluni gruppi di pressione in Parlamento che di un, corretto, procedimento legislativo (queste situazioni hanno evidenti riflessi, e concrete evidenze, nel drafting delle 2 leggi);
• assoluta trascuratezza (amnesia? miopia?) con riferimento a talune tematiche, invece di assai notevole rilevanza: ci si riferisce, in particolare, al thema – invero, estremamente riconosciuto e recepito negli USA - del Deep Sea Mining (DSM), ovvero – come ci pare preferibile dire… - EMS (Estrazione Mineraria nel Sottomare).
A tal riguardo, e da 1 Anno e mezzo fa, abbiamo avuto modo di evidenziare come – ma purtroppo l’auspicio non ha trovato riscontro… – “…dopo l’intervento ex L. 115 (di conversione del D.L. 84/2024 (recante ‘Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico’) il procedimento legislativo tuttora in corso in materia di Sicurezza Subacquea e di Blue Economy e l’elaborazione del nuovo Piano Triennale del Mare 2026-2028, vengono a segnare una occasione da non perdere…”: ripetiamo – giunti a Settembre 2026 – così, purtroppo, non è accaduto.
Ad ogni modo – e ritornando ad un discorso di quadro generale - che si tratti di 2 provvedimenti minimali, e non certo di carattere sistematico, lo riconosce claris verbis proprio il nuovo Piano del Mare 2026-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Giugno 2026, laddove – più precisamente – si legge quanto segue:
- “…la costruzione di un quadro di governance che, assicurando la piena attuazione della legge 26 gennaio 2026, n. 9… …sia capace di coordinare sicurezza, industria, ricerca e cooperazione internazionale…” (Pagg. 126-127);
- “…dotarsi di una normativa (per la valorizzazione sostenibile delle risorse minerarie sottomarine), in coerenza con gli standard internazionali…” (Pag. 128);
- “…l’Italia deve recuperare un ruolo attivo nella definizione delle regole e nella partecipazione alle opportunità offerte dal nuovo scenario (minerario subacqueo globale) … …definizione di un quadro normativo nazionale organico e innovativo…” (ancora Pag. 128);
- “…in prospettiva, sarà necessario definire un quadro giuridico aggiornato, anche alla luce delle disposizioni contenute nella L. 9/2026… …e dell’evoluzione delle norme europee e internazionali marittime…”.
Fra le disposizioni – poi, della/nella L. 70 – che si stanno disvelando più problematiche – a livello sia sistematico, che di coordinamento interpretativo e, soprattutto, di impatto operativo – rilevano proprio gli Artt. 16-20 in materia di Navigazione da Diporto: ed in particolare, l’Art. 16, che interviene sul D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, specificamente con l’introduzione dell’Art. 26-ter.
Si sono puntualmente evidenziate le criticità afferenti quelle situazioni in cui soggetti privati concedono in locazione commerciale i propri natanti a imprese di charter [e così pur delegando gli adempimenti in ambito ATCN], finendo con l’operare in assenza di una apposita e specifica struttura di impresa (Codice ATECO: 77.21.02), con evidenti e rilevanti implicazioni problematiche sul piano della disciplina tributaria e pure della par condicio e della libera concorrenza tra i vari operatori.
Come pure si sono evidenziate le criticità afferenti quelle situazioni in cui natanti con bandiera non ITA, gli stessi avendo un ben diverso regime giuridico in base alla nazionalità del proprietario, possano subire un trattamento discriminatorio, e sempre in violazione della par condicio e della libera concorrenza tra i vari operatori, in ambito UE.
Notevoli, ed addirittura maggiori rispetto alla situazione previgente, emergono essere – pertanto – i rischi di infrazione con norme di diritto sia in ambito nazionale che in ambito UE, nonché in ambito convenzionale-internazionale: soprattutto, sul piano della par condicio tra i vari operatori.
Del resto, e come correttamente sottolineato, “…la concorrenza sleale nel settore subacqueo nasce spesso dall’assenza di riferimenti comuni o dalla mancata approvazione di procedure adeguate. Quando un’impresa rispetta standard rigorosi e un’altra costruisce il proprio vantaggio economico risparmiando su squadra, attrezzature, decompressione, sorveglianza, procedure o formazione, non siamo davanti a una normale dinamica di mercato…”.
Quello che c’è di positivo, e di condivisibile, nel nuovo Piano del Mare è “…la riconosciuta necessità di un raccordo permanente tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca quale condizione essenziale per la crescita sostenibile e competitiva della dimensione subacquea nazionale…”.
Specifica attenzione, e condivisibilmente, invece, il nuovo Piano del Mare dedica al “…promuovere la definizione di un sistema dedicato di formazione e qualificazione professionale, perseguendo l’armonizzazione degli standard tecnici nazionali e internazionali. L’ASAS rappresenta il riferimento nazionale per l’attuazione di tali indirizzi e la definizione di percorsi formativi relativi alle qualificazioni professionali, garantendo un sistema di competenze omogeneo, certificato e riconosciuto anche a livello europeo…” (Pag. 132).
Pertanto, e considerando le, invero non lievi e non poche, aporie e lacune emergenti sia nella L. 9 che nella L. 70; ed in attesa della promulgazione del DPR in materia di zona contigua, si ritiene che una buona soluzione può essere quella di <seguire un po’> la strada del DPCM 2 Aprile 2025 (c.d. PCU, per la resilienza soggetti critici, nell’assai rilevante comparto delle politiche spaziali ed aerospaziali ) - adottato ai sensi della fondamentale disciplina ex L. 23 Agosto 1988, n. 400 – al fine di garantire e performare – sotto la Presidenza del Consiglio, (ed) anche per il tramite di apposito/i protocollo/i - il coordinamento, la resilienza ed il coordinamento informativo in thema.
In particolare, garantendo e migliorando – in un quadro di vera sintesi generale, ed ovviamente di rispetto della Autorità di Settore Competente – l’avvio: il deciso avvio, di una fase di autentica codificazione, e strutturazione, del Corpus Juris della Dimensione Subacquea (come ci piace dire, “Subaquaneum Nostrum’).
I Tempi assai complicati che viviamo, non consentono di indugiare oltremodo.
di Giuseppe Graziano Promotore e Direttore del Corso Sicurezza Subacquea, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Sociali e Studi Strategici Gino Germani











