SUBACQUEA INDUSTRIALE, ITALIA E RESTO DEL MONDO: VERSO STANDARD CONDIVISI

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Dalla tradizione dell’OTS agli standard internazionali IDSA

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La Legge siciliana n. 7/2016 ha avviato il percorso di convergenza, oggi sostenuto dai nuovi interventi normativi nazionali

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Per decenni, la formazione dei sommozzatori professionisti in Italia ha seguito un percorso distinto da quello adottato nella maggior parte dei Paesi industrializzati. Una divergenza che ha interessato le qualifiche degli operatori impiegati nei lavori portuali, industriali e offshore, e che oggi è al centro di un processo di progressivo avvicinamento agli standard internazionali.

Il sistema italiano, radicato nella tradizione del palombaro e successivamente nella figura dell’Operatore Tecnico Subacqueo (OTS), si è sviluppato autonomamente rispetto al modello internazionale basato sui livelli della International Diving Schools Association (IDSA), assunti come riferimento tecnico dalla International Marine Contractors Association (IMCA).

Due modelli di formazione

A livello internazionale, la formazione dei Commercial Diver si articola in quattro livelli IDSA, dal lavoro in acque portuali e costiere fino alle immersioni in saturazione. Il principale riferimento per le attività offshore con aria è rappresentato dal Level 3, denominato Offshore Air Diver o TOP UP.

L’IMCA, che riunisce i principali contractor del settore marino e offshore, ha progressivamente consolidato il riferimento agli standard IDSA nelle proprie raccomandazioni tecniche. Una posizione espressa già nel 2004 e approfondita nel 2023 attraverso le Information Note 1384 e 1385.

In Italia, invece, la figura dell’OTS deriva dai decreti ministeriali del 13 gennaio 1979 e del 2 febbraio 1982, che hanno disciplinato il sommozzatore professionale in servizio locale. Una qualificazione storicamente orientata alle attività portuali, assimilabile al livello Harbour Diver o Inshore Diver nella classificazione internazionale.

La distanza tra i due sistemi è rimasta significativa fino agli anni Duemila, quando le esigenze delle grandi committenti industriali hanno favorito una maggiore attenzione agli standard internazionali.

La svolta della Legge siciliana

Il principale tentativo di colmare questa distanza è rappresentato dalla Legge della Regione Siciliana 21 aprile 2016, n. 7, dedicata alla disciplina dei contenuti formativi della subacquea industriale.

La norma ha introdotto nell’ordinamento italiano un riferimento esplicito ai livelli IDSA, avviando un percorso attuativo sviluppatosi attraverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 2018 e i successivi provvedimenti regionali, fino all’avvio nel 2021 della consegna delle card ai sommozzatori iscritti al Repertorio telematico.

Un risultato concreto è arrivato già nel 2017, quando il titolo Offshore Air Diver / TOP UP, IDSA Level 3, rilasciato dal CEDIFOP, è stato inserito nel Registro norvegese dei Commercial Diver, ottenendo l’equivalenza con la qualifica norvegese Dykker, klasse B.

Il riconoscimento dimostra la possibilità per un percorso formativo italiano strutturato secondo gli standard internazionali di ottenere un’equivalenza all’estero.

La disciplina siciliana, tuttavia, non sostituisce la normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, come chiarito dalla stessa Regione con riferimento al Decreto legislativo n. 81/2008.

Il riconoscimento internazionale e il ruolo dell’IMCA

Uno degli aspetti centrali riguarda la posizione dell’IMCA, che non certifica le scuole di addestramento né approva direttamente i singoli corsi, ma raccomanda standard tecnici e valuta i percorsi formativi sulla base delle competenze e della natura dell’ente che ne controlla lo svolgimento.

Il documento IMCA Diving Personnel Certification del 2024 ha precisato che il percorso raccomandato per l’attività offshore con aria è quello corrispondente all’IDSA Level 3, a condizione che sia sottoposto al controllo di una struttura statale.

Nel 2025, l’associazione ha ulteriormente chiarito di riconoscere alcuni certificati di addestramento subacqueo, purché rilasciati o approvati da governi nazionali o regionali, escludendo invece qualsiasi forma di approvazione delle singole scuole.

Il riconoscimento internazionale di una qualifica dipende quindi dalla conformità del percorso agli standard tecnici e dalla presenza di un sistema pubblico di controllo, non dall’accreditamento della singola istituzione formativa da parte dell’IMCA.

Il nuovo quadro normativo nazionale

Negli ultimi anni il sistema italiano ha conosciuto un’accelerazione anche sul piano legislativo nazionale.

Dopo la Legge n. 25 del 28 marzo 2022, che ha modificato il decreto ministeriale del 1979 con riferimento all’acquacoltura, il Decreto-legge n. 200 del 1° dicembre 2025 ha introdotto l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro degli Operatori Subacquei e Iperbarici Professionali per l’esercizio dei lavori subacquei.

A questo intervento si affianca la Legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, primo intervento organico nazionale dedicato alla sicurezza delle attività subacquee professionali.

L’introduzione del Registro nazionale rappresenta un passaggio importante verso una maggiore tracciabilità degli operatori e dei relativi percorsi formativi, in linea con l’esigenza di controllo pubblico indicata dall’IMCA.

Verso una maggiore integrazione internazionale

Il percorso di avvicinamento tra il sistema italiano e quello internazionale è ancora in evoluzione. La Legge siciliana n. 7/2016 ha introdotto un primo riferimento normativo agli standard IDSA, mentre gli interventi nazionali del 2025 e del 2026 delineano un sistema orientato a una maggiore qualificazione e tracciabilità degli operatori.

La sfida riguarda ora la capacità di rendere coerenti qualifiche, percorsi formativi e sistemi di controllo, superando la storica separazione tra la tradizione italiana dell’OTS e il modello internazionale dei Commercial Diver.

In questo contesto, il principio ribadito dall’IMCA resta centrale: gli standard tecnici costituiscono il riferimento per la valutazione delle competenze, mentre il riconoscimento dei titoli richiede una cornice di controllo statale o regionale. È su questo equilibrio tra autonomia normativa e convergenza internazionale che si gioca il futuro della subacquea industriale italiana.

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